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Uso delle
traversine ferroviarie
"Tecniche di Ingegneria
Naturalistica: esperienze nelle aree protette" Torino, 18-19
ottobre 2006
La Regione Piemonte
(Assessorato sviluppo della montagna e foreste, opere pubbliche,
difesa del suolo e Assessorato ambiente, parchi e aree protette,
energia, risorse idriche, acque minerali e termali) ha
organizzato questo importante seminario di carattere
multidisciplinare, rivolto a tecnici pubblici e privati e aperto
agli studenti universitari. La Regione Piemonte da tempo
promuove l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nei
campi delle sistemazioni idrogeologiche e del recupero
ambientale, tanto in aree montane quanto lungo le fasce fluviali
di pianura. Questo convegno ha voluto fissare alcuni obiettivi
raggiunti nelle regioni nord occidentali italiane. La prima
giornata, a Torino presso il Centro Congressi della Regione, ha
visto la presentazione di numerose e interessanti esperienze
attuate in Piemonte, Lombardia e Liguria. Gli interventi sono
stati graditi dai numerosissimi partecipanti, in quanto sono
state ben spiegate le motivazioni che hanno portato alle scelte
progettuali e soprattutto sono state evidenziate le criticità e
gli errori commessi. Nel corso della seconda giornata sono state
effettuate visite tecniche ad interventi realizzati nell'ambito
del Parco Naturale Laghi di Avigliana e nelle Valli olimpiche a
Sauze d'Oulx, Jouvenceaux e Fenils.
Ci si è resi conto come
attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica sia possibile
attuare consolidamento di rive in erosione, di fronti di scavo e
di scarpate dissestate in tempi rapidi, con ridotto impatto
paesaggistico e anche a costi inferiori rispetto alle tecniche
tradizionali in grigio. Il dibattito in campo con i tecnici che
hanno seguito direttamente l'esecuzione delle opere è stato
particolarmente stimolante e ricco di spunti di riflessione. E'
emersa chiaramente l'importanza di eseguire progetti molto
dettagliati e calati nella situazione locale, non escludendo la
possibilità di adottare tecniche miste (es.: palificata viva
fondata su micropali). Il gruppo dei partecipanti alle visite
era composto da tecnici della pubblica amministrazione e
progettisti specialisti in diverse discipline (forestali,
geologi, ingegneri, architetti, naturalisti, geometri, ecc.);
presenti anche studenti universitari.
L'IMPIEGO DI TRAVERSINE
FERROVIARIE
Durante i sopralluoghi si è discusso anche delle essenze
vegetali più indicate e della provenienza del legname. Si è
fatto cenno alla possibilità dell'utilizzo delle traversine
ferroviarie dismesse dalle Ferrovie di Stato, e su questo
argomento si è
aperto un dibattito. Sono state descritte situazioni opposte: 1)
utilizzo senza alcun problema di tipo legale e soddisfacente
resa tecnica in quanto si tratta quasi sempre di legname molto
duro e inattaccabile da parassiti; 2) stoccaggio in piazzale in
attesa di riutilizzo, che ha provocato denuncia penale e
intimazione di smaltimento in impianto autorizzato. Vale la pena
di fare chiarezza su questo argomento.Il D.M. 5 febbraio 1998
"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (n.d.r. decreto
Ronchi)", classificava le traversine ferroviarie tra i rifiuti
costituiti da legno impregnato con preservante a base di
creosoto (codice 9.3, CER 170201). Tra le attività di
recuperoconsentite (a condizione che il contenuto di impregnante
fosse inferiore a 250 g/Kg di legno) era specificamente previsto
"falegnameria e carpenteria per la realizzazione di
palificazioni di palizzate, di paravalanghe, di contenimento di
strade, di terrapieni, di opere di sfruttamento forestale, ecc."
Con l'entrata in vigore del nuovo elenco europeo dei rifiuti
(direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE, direttiva del Ministro
dell'Ambiente del 9 aprile 2002) il codice 170201 (rifiuti di
legno impregnato con preservante a base di creosoto) viene
eliminato e sostituito dal codice 170204* (vetro, plastica e
legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati)
classificato come rifiuto pericoloso e quindi non recuperabile
con procedure semplificate. Da segnalare inoltre che con la
Direttiva 2001/90/CE, del 26 ottobre 2001, la Commissione
Europea ha vietato la vendita ai consumatori del preparato noto
come creosoto, utilizzato come preservante del legno. La
decisione è stata presa alla luce della potenzialità cancerogena
di tale preservante. Il divieto (a partire dal 30 giugno 2003)
si estende anche al legname trattato con creosoto nelle
applicazioni industriali, nei pali del telegrafo e nelle
traversine delle strade ferrate.
Alberto Maccabruni
*************************
In risposta a Maccabruni e
per maggiore completezza circa il riutilizzo delle traversine
ferroviarie tengo a precesare che è inoppugnabile che siano
rifiuti pericolosi e che esistano sentenze in materia che ne
confermano tale sorte e che cito di seguito. Rifiuti -
Smaltimento dei rifiuti - Traversine ferroviarie dismesse
impregnate di olio di creosoto - Qualifica di rifiuto –
Configurabilità - Art. 6 D.Lgs. n. 22/1997 - Interpretazione
autentica di cui alla L. n. 178/2002 - Nozione di rifiuto. Le
traversine in legno impregnate di olio di creosoto dismesse
dall'ente ferroviario vanno qualificate quali rifiuto ai sensi
dell'art. 6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 anche dopo
l'entrata in vigore del decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138,
convertito con Legge 8 agosto 2002 n. 178, non sussistendo in
ogni caso la fondamentale condizione dell'assenza di pregiudizio
per l'ambiente. Pres. Savignano G. - Est. De Maio G. - Imp.
Pesce. - P.M. Consolo S. (Conf.) (Rigetta, Trib.riesame Savona,
4 dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 26 maggio
2004, (Cc. 14/04/2004) Rv. 228688, Sentenza n. 23988 * Però
resta un dubbio: perchè il D.M. 186 del 5 aprile 2006 che reca
modifiche al decreto Ronchi (D.M.22/97) all'allegato 1 punto 9.3
per quanto dica che "rifiuti costituiti da legno impregnato con
preservante a base di creosoto" dice: "tipologia soppressa in
quanto riferita a rifiuti pericolosi (170204)" non cancella
anche i punti successivi e quindi li lascia vivere ovvero
lascerebbe in atto l'attività di recupero? "falegnameria e
carpenteria per la realizzazione di palificazioni di palizzate,
di paravalanghe, di contenimento di strade, di terrapieni, di
opere di sfruttamento forestale, ecc. "Non sarà che, con tutte
le autorizzazioni del caso (quali?), è possibile il reimpiego in
situazioni di cui sopra? Chi sa rispondere a questo quesito si
faccia avanti e, per il momento, non riutilizzate più le
traversine impregnate di creosoto. Stessa cosa vale per i pali
di recupero delle reti di distribuzione del servizio telefonico
(cod CER 170204)
Paolo Gallo |
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IL RIUTILIZZO DI
RIFIUTI DI LEGNO NEI CANTIERI DI INGEGNERIA NATURALISTICA
LEGISLAZIONE
La normativa che regola il
riutilizzo dei rifiuti in legno è demandata al DM Ambiente 5
aprile 2006 n 186 (entrata in vigore 19 maggio 2006) che
modifica ed integra il precedente DM Ambiente 5 febbraio 1998
“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di
recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1977
n. 22”, sostituiti dagli art. 214: Procedure semplificate e 216:
Operazioni di recupero del D. Lgs 03/04/2006 n° 152 (Codice
dell’Ambiente). Tale normativa all’art. 5 “Recupero ambientale”
cita: “1. Le attività di recupero ambientale individuate
nell’allegato 1” (Norme tecniche generali per il recupero di
materia dai rifiuti non pericolosi) ”consistono nella
restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali
attraverso rimodellamenti morfologici. 2. L’utilizzo dei rifiuti
nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle
procedure semplificate previste dall’art. 33 del D.Lgs 5
febbraio 1997 n. 22,“ (sostituita dagli art. 214 e 216 del D.
Lgs 03/04/2006 n° 152) “a condizione che:
a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato
dall’autorità competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche previste dal presente
decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché
nel rispetto del progetto di cui alla lettera b;
d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche,
idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare.
d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme
a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,
in funzione della specifica destinazione d’uso del sito.”
Nell’allegato 1 del DM Ambiente 5 aprile 2006 n 186 (Norme
tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non
pericolosi), la tipologia 9.3: rifiuti costituiti da legno
impregnato con preservante base di creosoto (v. traversine
ferroviarie dismesse) è stata soppressa in quanto riferita a
rifiuti pericolosi. Tipologia soppressa per lo stesso motivo
anche quella successiva all’art. 9.4: rifiuti costituiti da
legno impregnato con preservante a base di sali (v. pali
telefonici). Alle tipologie 9.1 e 9.2: scarti di legno ..., è
possibile far rientrare altri tipi di legname non assimilabili
alle tipologie di cui ai precedenti art. 9.3 e 9.4.
OSSERVAZIONI
Dalla norma sopra citata è innanzitutto evidente che i recuperi
ambientali riferiti al settore dell’ingegneria naturalistica,
solitamente rientrano a pieno titolo nell’art. 5 del DM in
quanto si restituiscono aree degradate ad usi per lo più sociali
anche attraverso rimodellamenti morfologici. Quanto al
riutilizzo di traversine ferroviarie contenenti creosoto e pali
telefonici contenenti sali si ribadisce che almeno dal 19 maggio
2006 non è più possibile l’utilizzo ai sensi della normativa
citata. Nel caso in cui sia possibile il reperimento sul mercato
di traversine o pali telefonici o altro, non
contenenti sostanze pericolose (creosoto e sali tossici), se non
sono rifiuti è possibile il loro utilizzo senza nessuna
precauzione particolare. Se sono compresi nella definizione di
rifiuto bisogna verificare in quale codifica dell’Elenco Rifiuti
di cui all’allegato D, parte IV del D.Lgs 152/2006 ovvero
nell’allegato 1 del DM Ambiente 5 aprile 2006 n 186 (tipologie
9.1 e 9.2) rientrino e quali debbano essere le procedure per il
loro recupero e riutilizzo. A titolo puramente aleatorio, la
normativa non esclude il recupero di rifiuti pericolosi ai sensi
dell’art. 216 comma 2 lett. b) del D. Lgs 03/04/2006 n° 152,
anche se diventa arduo capire quali siano le modalità del
recupero. Resta comunque pendente come una spada di Damocle la
sentenza della Corte di Cassazione penale 26 maggio 2004, n.
23988 che respinge il ricorso di un tale presentato contro una
sentenza di condanna che riguardava reati da lui commessi
nell’utilizzo di traversine ferroviarie contenenti creosoto e
utilizzate in lavori di sistemazione e completamento di
viabilità forestale. Il consiglio, dunque, è di non rischiare
inutilmente: il riuso delle traversine ferroviarie dismesse e
anche dei pali dismessi dalle reti telefoniche è vivamente
sconsigliato per non incorrere in reati e relative sanzioni.
Sarà forse opportuno far modificare e/o stralciare anche dal
prezziario regionale delle opere di ingegneria naturalistica
quelle voci riguardanti detti materiali. Resta comunque opinione
personale che sarebbe stato meglio poter continuare a
riutilizzare tali materiali nelle nostre opere di ingegneria
naturalistica, che oltretutto meccanicamente sono ottimali in
tante situazioni, piuttosto che il loro smaltimento in
discariche, tra l’altro spesso abusive, a costi esorbitanti ben
superiori al loro valore di mercato (per altro ridotto a zero).
Il tutto suffragato dal fatto che il rilascio di sostanze nocive
è quasi pari a 0 (nel caso in sentenza di Corte di Cassazione,
l’Arpa ha rilevato l’assenza di inquinante nei campioni di acque
prelevati nei pressi delle traversine e che la percentuale di
benzopirene presente nelle stesse traversine fosse pari a
0.00067%). Esistono atti parlamentari della Camera dei Deputati,
seduta del 30/09/2002, in cui in un rapporto seguito ad una
interrogazione nel quale si cita che avendo il dipartimento
elvetico dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni modificato la sua legislazione riguardante le
traversine ferroviarie rendendo praticamente fuori legge
l’utilizzo al di fuori della loro naturale destinazione, viene
chiesto al ministro se non ritenga di approfondire questa
materia sulla base della più recente normativa dell’Unione
Europea (Direttiva 94/60/CE). Tutto nasce dal fatto che da un
rapporto del dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni del governo elvetico, veniva
rilevata la presenza di sostanze nocive, potenzialmente
cancerogene presenti nell’olio di catrame il quale rimarrebbe
per molti anni nelle traversine e che quindi il riutilizzo delle
stesse in ambito privato e negli impianti ricreativi pubblici,
comporterebbe pericolo costante di compromissione della salute,
dovuto alla possibilità di contatto cutaneo continuativo con
olio di catrame. Non ritengo che siano equiparabili i possibili
riutilizzi nelle opere di ingegneria naturalistica con questi
casi.
Paolo Gallo |
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